Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo presentano un particolare grado di complessità proprio perché sono previste possibilità diverse affinché i cittadini dell’Unione, residenti in uno stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, possano esercitare liberamente il proprio diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nell’Unione Europea è stato riconosciuto dal Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 con l’obiettivo di trasformare la Comunità Economica Europea nella Comunità Europea: la direttiva 93/109/CE, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, evidenzia l’importanza della previsione di poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i cittadini europei in maniera libera, sia nello stato membro di cui essi hanno la cittadinanza, che in quello in cui risiedono, prevedendo ovvi correttivi contro un eventuale abuso di tale diritto.
La direttiva è stata attuata nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, che costituisce la norma di riferimento per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione residenti in Italia che optino per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per la reciproca possibilità che i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti A.I.R.E. in uno Stato membro dell’Unione possano votare all’estero per i candidati dello Stato di residenza.
Esemplificando, dobbiamo considerare che le possibilità di esercizio del diritto di voto per i cittadini UE che risiedono in uno stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza sono plurime:
1) votare nello Stato membro di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti a tale Stato,
2) votare nello Stato membro di residenza per i candidati spettanti allo Stato di cui hanno la cittadinanza,
3) rientrare e votare nello stato membro di cui hanno la cittadinanza per i membri del Parlamento europeo che spettano a tale paese.
A) Cittadini dell’Unione residenti in Italia che optano per votare ed eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: essi hanno dovuto formalizzare specifica domanda di iscrizione nelle liste aggiunte del Comune di residenza entro il 11 marzo 2024.
B) Cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E) in uno Stato membro dell’Unione Europea: essi hanno una triplice opzione, riconosciuta dall’articolo 3 Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408.
- In primo luogo, possono optare per il voto nello Stato membro di residenza e l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti a tale Stato. In tal caso, l’elettore dovrà presentare specifica domanda al competente ufficio dello Stato di residenza analogamente a quanto avviene in Italia per i cittadini dell’Unione residenti nel nostro paese.
- In secondo luogo, i cittadini italiani residenti in altro Stato membro dell’Unione, che non abbiano espresso l’opzione per il voto a favore dei candidati dello stato di residenza, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto nello stato di residenza per i membri italiani del Parlamento Europeo senza necessità di presentare alcuna dichiarazione: l’articolo 3, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, prevede, infatti, che gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell’Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 4 [elettori italiani residenti all’estero], possono votare per la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Il comma 2 prevede, infatti, l’istituzione di apposite sezioni elettorali presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. A differenza delle altre elezioni in cui è ammesso il voto all’estero, l’elettore non voterà al proprio domicilio con il relativo kit, ma dovrà recarsi nelle sezioni elettorali così come sopra costituite: gli elettori riceveranno dal Ministero uno specifico certificato elettorale con le indicazione del luogo, giorno ed ora della votazione che dovranno presentare al seggio.
- In terzo luogo, i cittadini italiani iscritti A.I.R.E. in uno Stato membro dell’Unione possono esercitare il diritto di opzione a favore del voto in Italia, nella sezione elettorale di appartenenza: l’opzione è presentata al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale fino al giorno precedente la votazione, ma l’elettore dovrà dare la prova di non avere già votato all’estero esibendo il certificato elettorale inviato dal Consolato di competenza, integro in tutte le sue parti.
La possibilità del voto all’estero per i rappresentanti italiani del Parlamento europeo è riconosciuta non solo agli iscritti AIRE, ma anche agli elettori che si trovino temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di studio o di lavoro, nonché i familiari conviventi: tale possibilità riconosciuta anch’essa dal D.L 408/1994 presuppone la presentazione di specifica domanda al comune o al consolato competente entro il prossimo 21 marzo. Anch’essi riceveranno il certificato elettorale con le indicazione del luogo, giorno e orario della votazione da presentare al seggio per poter esprimere il voto.
Al contrario, i cittadini italiani residenti all’estero in uno Stato terzo non potranno votare all’estero, come avviene in occasione delle elezioni politiche o dei referendum, ma possono votare esclusivamente presso il proprio Comune di iscrizione elettorale in Italia e, quindi, per i candidati italiani: per votare, quindi, sono obbligati a rientrare in Italia ed a loro sarà inviata l’apposita cartolina avviso contenente le indicazioni utili ai fini dell’esercizio.
Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, articolo 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia SpA; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
- on vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
- non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
- la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l’elettore deve presentare un’apposita richiesta all’ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, articolo 20, comma 2; dPR 2 aprile 2003, n. 104, articolo 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.