Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o studio e dei familiari conviventi

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Gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro e dei loro famigliari conviventi, possono richiedere di poter votare per corrispondenza. La richiesta va presentata entro il 21 marzo 2024.

Data:

07 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro e dei loro famigliari conviventi, possono richiedere di poter votare per corrispondenza. La richiesta va presentata entro il 21 marzo 2024.

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro o studio si trovano temporaneamente nel territorio di paesi membri dell’Unione Europea per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo (tra il 6 e 9 giugno 2024), nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto recandosi nelle sezioni elettorali istituite presso i Consolari d’Italia e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione.

Per poter votare all’estero, tali elettori dovranno presentare entro e non oltre l’80° giorno precedente la data delle votazioni (21 marzo 2024) una apposita domanda – indirizzata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali e da presentare all’Ufficio consolare italiano competente che poi ne curerà l’inoltro – che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il modello allegato e scaricabile.

La richiesta deve riportare l’indicazione specifica dei motivi, di studio o lavoro, per i quali il connazionale si trova nel territorio della circoscrizione consolare e deve essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro/dell’istituto od ente presso cui svolge la sua attività di studio oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che contenga l’indicazione dell’attività di lavoro o studio svolta, ovvero la qualità di familiare convivente.

Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore come previsto dall’articolo 38 comma 3 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande possono essere presentate all’Ufficio consolare di competenza, con le modalità indicate sul sito web del Ministero degli affari esteri e delle singole sedi diplomatiche o consolari.

Sarà possibile revocare la dichiarazione entro lo stesso termine.

Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 8/9 giugno 2024).

Ultimo aggiornamento: 07/05/2024, 10:19

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