In ogni sezione è costituito un seggio elettorale composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.
Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
Qualifica di pubblico ufficiale
Tutti i componenti del seggio, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.
Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.
Il Presidente di seggio
Nomina e sostituzione del presidente
Il presidente del seggio è nominato dal presidente della Corte d’appello.
Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale è stato destinato.
In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d’appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.
Se l’assenza o l’impedimento sopraggiungono dopo l’insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica.
Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.
Compiti e poteri del Presidente
Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:
- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.
La decisione del presidente è definita dalla legge “provvisoria”, in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito all’Ufficio centrale per il referendum.
Inoltre, le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio provinciale per il referendum.
Poteri di polizia del Presidente
Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza.
A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.
Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.
Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.
In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.
Il presidente ha anche compiti di polizia all’esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.
Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento referendario possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.
Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell’espressione del voto o che non rispondono all’invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio.
Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.
Funzioni del vicepresidente
Il vicepresidente coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.
Gli scrutatori
Nomina e sostituzione degli scrutatori
Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’articolo 6 comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
La Commissione Elettorale del Comune, da diversi anni, da precedenza per la nomina alle dichiarazioni di disponibilità che perverranno all’ufficio nei tempi previsti.
La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.
In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:
- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- he sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti dei partiti o dei promotori;
per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’articolo 38 del dPR 30 marzo 1957, n. 361.
La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.
È da ritenere che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.
Nel caso in cui gli scrutatori designati o nominati in sostituzione si assentino, il presidente (o il vicepresidente) valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.
Compiti degli scrutatori
Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:
- autenticare le schede;
- registrare gli elettori che si presentano a votare;
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.
Funzione consultiva degli scrutatori
Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.
Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:
- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento referendario, intenda disporre l’allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.
Potere di decisione degli scrutatori
Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.
Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Il Segretario
Nomina del Segretario
Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell’insediamento del seggio.
Il segretario:
- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’articolo 38 del dPR 30 marzo 1957, n. 361.
Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all’atto dell’insediamento del seggio.
Compiti del segretario
Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
- compila il verbale e l’estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.
Verbale delle operazioni del seggio
Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall’insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell’apposito verbale.
Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.
Deve essere compilato altresì un estratto del verbale stesso.
Nel verbale e nell’estratto del verbale di ogni seggio sono accertati e dichiarati i risultati del referendum o di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento.
Sulla base dei verbali di ciascun seggio, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati referendari.
È quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale, sia tra il verbale stesso e il suo estratto.
Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.
Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.
Il verbale deve essere autenticato mediante l’apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei promotori di ciascun referendum.
Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.
Compenso dei componenti di seggio
Il Presidente, il segretario e gli scrutatori hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’articolo 9, comma 2, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla Legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Per questa tornata elettorale il compenso per il presidente è quantificato in euro 209,50, per il segretario e gli scrutatori è di euro 163,00.
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.
Verrà riconosciuto anche l’importo di euro 41,32 ai presidenti di seggio ed al segretario della sezione elettorale n. 1 per la prevista adunanza dei presidenti.
Tutti i componenti del seggio elettorale riceveranno direttamente sul proprio conto corrente il compenso previsto entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.