Propaganda Elettorale in occasione delle consultazioni

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Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum

Data:

07 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum sono le seguenti:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
  • gli articoli 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”;
  • Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata modificata la Legge 4 aprile 1956, n. 212, eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori”) e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:

  • Dalla data di indizione dei comizi elettorali:
  1. per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
  2. per l’applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici.
  • Dal 30° giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

La propaganda a mezzo affissione di stampa

Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Verrà assegnato alle liste uno spazio di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l’affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L’affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Clicca per vedere ove sono ubicati i tabelloni sul territorio Comunale

Clicca per scaricare la deliberazione della Giunta che individua gli spazi

Clicca per scarica l’ordine assegnato alle liste che partecipano alle Europee

Clicca per scaricare l’ordine assegnato alle liste che partecipano alle Comunali

La propaganda fonica figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio

Propaganda fonica su mezzi mobili

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

Propaganda figurativa su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L’unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati).

È invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi – secondo il parere del Ministero dell’Interno – possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Per quanto concerne i taxi, la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.

Propaganda luminosa

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Volantinaggio

Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

È invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all’eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.

Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

 La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti:

  1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
  2. le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
  3. le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.

Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

Agevolazioni postali e fiscali

Agevolazioni postali: Le tariffe postali agevolate sono state soppresse a decorrere dal 1 giugno 2014 dal Decreto Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 8.

Agevolazioni fiscali: Nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (IVA al 4%) per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Nel periodo elettorale di chiamata alle urne dei cittadini (dalla data di indizione dei comizi), scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per l’occupazione temporanea di suolo pubblico in quanto, trattasi di “atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari” (risoluzione n. 89/E del 1 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate).

I sondaggi

La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

  • soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
  • numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  • domande rivolte;
  • percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  • criteri eseguiti e l’individuazione del campione;
  • date in cui è stato realizzato il sondaggio;
  • metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Divieto

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

Ultimo aggiornamento: 07/05/2024, 10:22

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