I degenti in ospedali e in altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori.
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale ogni 500 posti letto o frazione (cd. sezione ospedaliera).
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto è raccolto da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di segretario; i componenti del seggio speciale non coincidono con quelli della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura. Le operazioni del seggio speciale sono limitate alla raccolta del voto dei degenti. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.
Negli ospedali e nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto il voto è raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, assistito da uno degli scrutatori e dal segretario (cd. seggio distaccato). Anche le operazioni dell’Ufficio distaccato sono limitate alla raccolta del voto dei degenti. Alle operazioni dell’Ufficio distaccato possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale. Gli elettori ricoverati votano nel luogo di cura previa esibizione della tessera elettorale, di un documento d’identificazione e di una specifica attestazione del Sindaco rilasciata su richiesta dell’interessato.
Nel territorio del comune di Minucciano non sono strutture ospedaliere o luoghi di cura.