I certificati elettorali possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti:
- su carta
- in formato digitale.
Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno dei candidati, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale può essere presentata:
- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- da loro delegati.
La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente come previsto dall’articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021.
Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare i certificati richiesti tramite posta elettronica certificata e nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.
I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi del citato articolo 38-bis, comma 4:
- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle candidature nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.
La conformità all’originale di eventuali copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale viene attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 comma 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.