Obbligo di accatastamento caminetti e stufe a biomassa. Tutte le informazioni

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Con Delibera della Giunta regionale toscana n. 222/2023 sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.

Data:

10 Ottobre 2023

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La legge regionale n. 39/2005, così come emendata dalla legge regionale n. 24/2022, prevede l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. 192/2005. Con tale disposizione è stato quindi esteso l’obbligo di accatastamento anche per i camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa.

Con Delibera della Giunta regionale toscana n. 222/2023 sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.

La misura si è resa necessaria in particolare allo scopo di disporre di un quadro conoscitivo utile ad assumere iniziative volte a contenere le emissioni di PM10, rispetto alle quali tali impianti costituiscono una delle principali sorgenti, e che investono anche il diritto fondamentale alla tutela della salute.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del SIERT (www.siert.regione.toscana.it).

Qualora non si fosse ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse secondo quanto previsto dalla delibera 222/2023, dal 1 ottobre 2023 è comunque sempre possibile farlo gratuitamente tramite la pagina web del SIERT accedendo tramite Spid, CIE o Cns (https://siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php?mn=2&stmn=18 ).
Il procedimento è informatizzato, rapido e intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Può essere fatto in qualsiasi momento e solleva il cittadino da ogni responsabilità nel caso in cui l’impianto dovesse essere oggetto di controlli.

Per i cittadini che avessero problemi o difficoltà nella procedura informatica la stessa delibera prevede la possibilità di avvalersi del supporto del soggetto competente alla realizzazione dei controlli, individuato nella società regionale ARRR spa la stessa, invia assolutamente collaborativa con i cittadini, per chiarire eventuali dubbi o per chi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, ha attivato il numero telefonico 800 151 822, a cui è possibile chieder informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR (www.arrr.it ).

L’obbligo di accatastamento non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede , in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR SpA riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro trenta giorni alla messa in regola.

Ultimo aggiornamento: 03/01/2024, 10:34

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