Sistema elettorale e modalità di espressione delle preferenze – Europee
La disciplina del sistema per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è contenuta nella Legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, tra cui la Legge 20 febbraio 2009, n. 10, che ha introdotto una soglia di sbarramento, e la Legge 22 aprile 2014, n. 65, sulla rappresentanza di genere.
In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni territoriali aventi dimensione sovraregionale nelle quali è diviso il territorio nazionale.
Le candidature si presentano nell’ambito delle 5 circoscrizioni e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e i primi due candidati devono essere di sesso diverso.
I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale, con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
Per esercitare il voto per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia ogni elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
L’elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l’elettore esprime tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Sistema elettorale e modalità di espressione delle preferenze – Amministrative
L’elezione del Sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco, in base al quale la lista che ottiene più voti vince e la lista collegata si aggiudicherà i 2/3 dei seggi in consiglio comunale (7 consiglieri oltre al Sindaco); il restante terzo (3 consiglieri) verrà suddiviso proporzionalmente tra le altre liste in base alle percentuali ottenute con il metodo d’Hondt.
Il primo seggio delle liste di minoranza spetterà ai candidati sindaci non eletti.
Per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale l’elettore invece può scegliere di votare il candidato Sindaco prescelto tracciando un segno sul contrassegno di lista corrispondente e può esprimere solo una preferenza per i candidati a Consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista.
Si ricorda che per il comune di Minucciano non è possibile effettuare il voto disgiunto, che consiste nella possibilità di attribuire il proprio voto ad un candidato Sindaco e ad una lista che sostiene un altro e diverso candidato Sindaco.